Girello dannoso per il bambino: inutile usarlo
27 Ottobre, 2020Le Abilità finemotorie: cosa sono e come rinforzarle
20 Novembre, 2020La Legge 104 del 5 febbraio 1992, come modificato dal d. lgs. 7 agosto 2019, n.96, fissa le direttive quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità.
La commissione
Nel definire le modalità di accertamento della disabilità riguardanti soggetti in età evolutiva, la commissione medica competente dovrà essere composta da:
- un medico legale con funzioni di presidente
- uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile
- uno specialista nella patologia caratterizzante le condizioni di salute del minore
Il diritto all’educazione e l’integrazione scolastica
La Legge prosegue poi nel suo dettato fissando una serie di misure e di strumenti volti al potenziamento della prevenzione, della riabilitazione e dell’integrazione sociale.
Ruolo molto importante è svolto dal diritto all’educazione per il minore con disabilità. L’integrazione scolastica, quale prerogativa del relativo percorso formativo, è garantita dall’art. 12.
L’esercizio di tale diritto per il minore non può subire impedimenti. In effetti, l’integrazione scolastica, persegue il fine di garantire il ricorso a strumenti educativi anche in situazioni in cui il minore con disabilità risulti impossibilitato a frequentare i luoghi scolastici.
A tal fine il provveditore agli studi, d’intesa con le ASL locali e con i centri di riabilitazione convenzionati, istituisce, per i minori ricoverati, classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale.
A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza della scuola dell’obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione.
Al fine dell’inclusione scolastica mirano egualmente gli articoli successivi, volti a garantire:
- un’adeguata programmazione degli interventi educativo-riabilitativi e di socializzazione
- una dotazione scolastica adeguata in termini di attrezzature tecniche e sussidi didattici
- un adeguamento, ai medesimi fini, degli asili nido ed in generale delle strutture scolastiche
- idonea specializzazione al personale scolastico di sostegno
Le agevolazioni per i genitori
Importante, a questo punto, è soffermarsi sull’art. 33, recante disposizioni circa le agevolazioni previste per il genitore/i di un minore disabile.
Gli aventi diritto possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Questo beneficio è in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa.
A ben vedere, a condizione che la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuiti, anche continuativi. Il grado di parentela deve essere entro il secondo grado.
Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Tuttavia, per l’assistenza allo stesso figlio con handicap, il diritto é comunque riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave. A condizione che:
- si tratti del coniuge, di un parente o affine entro il primo grado o secondo grado
- i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età
- siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti
Sperando di aver risolto eventuali dubbi, non esitate a scriverci per ulteriori chiarimenti!